Mese: Luglio 2014

TAVOLA ROTONDA: SALVIAMO ROMA DAI RIFIUTI

Tavola rotonda: Salviamo Roma dai rifiuti

L’ Agenzia Dire e Il Rottamatore sono lieti di invitarti alla tavola rotonda ‘Salviamo Roma dai rifiuti’ un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e imprenditori del settore per capire la reale situazione nella Capitale.

Il dibattito si terrà lunedì 28 luglio alle ore 17 presso la sede di Reti, lobby and media affairs, Via degli Scialoja 18, Roma.

Sono stati invitati a discutere il tema dei rifiuti:

– Chicco Testa, Presidente Assoelettrica

– Massimiliano Iervolino, esperto e membro dei Radicali Italiani

– Athos De Luca consigliere comunale Presidente Commissione Ambiente

– Fabio de Lillo, consigliere regionale Ncd

– Cristiana Avenali, consigliere regionale e nel direttivo di Legambiente

 – Avv. Manlio Cerroni

Modera l’incontro il giornalista dell’agenzia Dire, Marco Tribuzi

Per accrediti

press@retionline.it

 

Caro sindaco , ci penseranno i miei legali a tutelare il mio nome e la mia reputazione.

Roma, 22 luglio 2014

Signor Sindaco,

mi rendo conto che sta diventando una “litania” ma non posso fare a meno di intervenire.

Sul servizio andato in onda su LA 7 la sera del 17 luglio scorso dal titolo “Il mestiere difficile dei sindaci” Lei è tornato a parlare della chiusura della “buca” di Malagrotta da lei voluta fortemente come il massimo vanto della Giunta Marino.

Non so più come dirglielo al punto che dopo aver disatteso l’ennesimo invito di visitare Malagrotta mi vedo costretto ad allegarLe un dvd dal titolo “da Roma la via del Full Circle” dove è riportato che Malagrotta con il servizio di discarica ha servito Roma per più di 30 anni e parallelamente ha realizzato con ingenti investimenti privati la Città delle Industrie Ambientali dove ci sono impianti industriali operativi e produttivi che vanno dal fotovoltaico all’eolico, dalla centrale turbogas alla centrale motogeneratori per trasformare il biogas derivato dai 2412 pozzi di captazione in energia elettrica fino all’impianto di metano per autotrazione (unico esemplare al mondo) oltre ai TMB (Malagrotta-1 e Malagrotta-2) che lavorano a pieno regime e al gassificatore per cui Roma non si è anchilosata con la discarica e nella discarica ma anzi si è evoluta tecnologicamente nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie a beneficio della collettività e del sistema stesso di valorizzazione dei rifiuti.

Leggo anche la risposta del Sindaco Nardella che ha tenuto a precisare che “ …. Firenze avrà il termovalorizzatore. Cominceremo i lavori nel 2015 ed è una soluzione avviata con la Giunta Renzi di cui ero Vicesindaco …” (oggi Firenze si serve per i rifiuti delle 4 discariche operative in Toscana e anche Roma in questi giorni si sta convincendo della necessità di disporre di una discarica di servizio).

Lei avrebbe dovuto rispondere che Roma ha attivato da anni la linea dimostrativa del gassificatore e che è pronta a chiudere il ciclo del trattamento dei rifiuti con il montaggio delle due linee industriali capaci di trattare 182.500 ton/anno di CSS e produrre 35 Mw di energia elettrica e che la gassificazione è il passaggio tecnologico e ambientale più elevato della termovalorizzazione che non ha più bisogno di discarica per i residui e le scorie che vetrificate vengono utilizzate per sottofondi stradali seguendo l’esempio delle tecnologie più avanzate giapponesi e quindi già da tempo abbiamo superato Firenze. I Giapponesi sono maniaci ambientali al punto che hanno perfezionato in tal senso le loro tecnologie: Tokyo ha i termovalorizzatori a livello di quartieri e Osaka al Centro della città.

Leggo poi sulla stampa di ieri l’incontro in Campidoglio con il Sindaco di New York dove, tra l’altro, si è parlato di rifiuti ricordando che la Grande Mela 14 anni fa ha chiuso una discarica (aperta nel 1947) grande 4 volte Malagrotta dimenticando di dire che la discarica storica situata a Staten Island chiamata “Fresh Kills” è stata chiusa per esaurimento di volumetrie e mancanza di spazio per l’ampliamento ed è stata una disgrazia per New York che ha visto raddoppiare i costi.

Infatti i rifiuti sono stati trasferiti ad altre discariche fuori dello stato di New York (Virginia, Sud Carolina, Nord Dakota) per questioni logistiche e di spazi.

Oggi, la maggior parte dei rifiuti urbani residuali della città di New York pari a oltre 10.000 ton/giorno, vanno in una grande discarica in Pennsylvania a circa 120 km della città di New York.

Vede Sindaco dal 30 giugno quante cose, quanti fatti ho dovuto rappresentarLe mentre Lei non sa e non vuole sapere, non fa che ripetere il ritornello della “buca” di Malagrotta senza conoscerla e a questo scopo stiamo predisponendo un video completo per Lei e le Autorità competenti su Malagrotta che la rappresenti visivamente nella sua interezza con tanti tanti fiori e tanti tanti alberi per farglielo avere prima della fine del mese.

Giova infine ricordare che la grandezza di Socrate è data da “io so di non sapere” e poiché vedo che Lei non solo sembra non condividere gli insegnamenti dei grandi maestri ma persevera nella distorta e diffamatoria campagna stampa nei confronti della mia persona e delle aziende che rappresento, mi vedo costretto a dare incarico ai miei legali affinché tutelino il mio onore e la mia reputazione a cui tengo più di ogni altra cosa al mondo.

Manlio Cerroni

 

ORA SALVIAMO ROMA DAI RIFIUTI

Il Tar del Lazio ha bocciato l’interdittiva del prefetto sul Consorzio Colari. Era fondata su congetture. Altro che infiltrazioni mafiose! Il Tar ha dovuto prendere atto con grave ritardo di quello che ho ripetuto anche nel mio libro «Storia e Cronaca a volo d’angelo sulla monnezza di Roma e del Lazio dal 1944 al 9 gennaio 2014. E non solo». Oltre al libro ho scritto a tutte le autorità, dal sindaco in su per spiegare come stanno le cose usando l’unico linguaggio che conosco: quello della verità. Le aziende che ho costruito in decenni, in Italia e nel mondo, con tutti i miei collaboratori, capaci ed onesti, sono state sempre un baluardo contro la mafia e tutte le organizzazioni criminali e nello stesso tempo hanno servito notte e giorno Roma e non solo. Lo ho affermato più volte, per quello che poteva valere la mia univoca opinione ma lo ha anche ribadito negli atti la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel suo complesso e articolato lavoro sul Lazio. L’interdittiva è stata un danno gravissimo per la mia immagine, per il lavoro di tutti coloro che si sono impegnati in un lavoro durissimo, ma soprattutto per Roma la cui condizione è oggi quella che tutti vedono. Non è facile lavorare e resistere in queste condizioni, abbiamo retto e continuato a lavorare, ed anche adesso, anzi soprattutto adesso, non faremo mancare le nostre idee, e il nostro sostegno alle istituzioni. Inutile aggiungere che le polemiche di questi giorni dimostrano che un futuro sul tema dei rifiuti non si fa nè con le belle parole, nè agitando le manette, nè gettando fango sul lavoro dei privati.
In tutte le metropoli moderne privati ed istituzioni collaborano alla luce del sole. Ovunque ci sono “ecodistretti” ci sono discariche di servizio e termovalorizzatori. Chiunque voglia entrare nel settore del trattamento dei rifiuti deve sapere che si tratta innanzitutto di un servizio, spesso pagato in ritardo, e che per farlo funzionare ci vuole umilità, competenza e trasparenza. Nessuno dimentichi che il primo impianto al mondo di riciclaggio dei rifiuti è stato il nostro nato a Roma nel 1964. Nell’ordinanza del TAR non c’è scritto “perdonaci” ma qualcuno alla fine dovrà pensare almeno a chiedere scusa. Nonostante ciò io rivolgo un appello accorato alle istituzioni, non per me ma per Roma: collaboriamo per salvare la Capitale dal disastro. Non nascondiamo mai la verità ai cittadini facciamo quello che c’è da fare, ma presto.
L’ho scritto proprio in questi ultimi giorni in 5 lettere indirizzate al Sindaco di Roma e pubblicate sul mio blog. Non è possibile pensare di mandare Roma in emergenza. I problemi enormi che Roma si trova oggi ad affrontare debbono preoccupare le Autorità e soprattutto i cittadini e i tecnici che possono in qualche modo contribuire alla loro soluzione. Così non si può andare avanti e tutti dobbiamo ritenerci impegnati a dare una mano.
Manlio Cerroni

 

IL TAR ANNULLA INTERDITTIVE SU IMPIANTI DI CERRONI PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Laziale Rifiuti – Colari, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

U.T.G. – Prefettura di Roma, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall’Avv. Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc A.M.A. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Laura Mammuccari, con domicilio eletto presso Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:

della nota della Prefettura di Roma prot. n. 17327/Area I bis O.S.P. del 27.01.2014 recante informazioni ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e successive mod. e integr., e di ogni altro atto connesso;

quanto ai motivi aggiunti:

dell’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 37 del 21 febbraio 2014 recante “ordinanza contingibile e urgente ex art.50, comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), concernente il superamento delle situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma;

della sconosciuta nota del Prefetto di Roma ad A.M.A. S.p.A. prot. n. 10004/U del 21 /2/2014 a Roma Capitale; della sconosciuta direttiva di Roma Capitale di cui alla nota prot. n. RA11352 del 2172/2014; della nota A.M.A. S.p.A. prot. n. 010924/U del 27/2/2014, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Roma e di Ministero dell’Interno e di Soc Ama Spa e di Roma Comune Di;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Prefetto di Roma ha adottato nei confronti del CO.LA.RI, (oltre che delle società E.Giovi S.r.l., P. Giovi S.r.l. ed Officine Malagrotta S.r.l.), da tempo operativo nella gestione dei rifiuti nella Regione Lazio, l’informativa antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 159/11.

Il provvedimento richiama le informazioni acquisite dagli organi di polizia in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 7449/2008 e n.r. 13928/2008 R.G. GIP del 2/1/2014, ed in particolare l’adozione da parte del Tribunale di Roma dell’ordinanza applicativa di misure cautelari e personali ed il decreto di sequestro preventivo, per il reato di cui all’art. 416 c.p. e dell’art. 260 del D.Lgs. 152/06, nei confronti, tra gli altri, del Sig. Manlio Cerroni, presidente del C.d.A. del Colari, proprietario di quote delle società E.Giovi S.r.l. e P. Giovi S.r.l., nonché Amministratore Unico della società Officine Malagrotta S.r.l., promotore, organizzatore e dominus incontrastato del sodalizio criminale; Piero Giovi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Colari, storico collaboratore del Cerroni; Rando Francesco, Amministratore Unico della società E. Giovi S.r.l., nonché amministratore in molte società riconducibili al Cerroni, e storico “braccio destro” dello stesso.

Nella suddetta ordinanza il Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare nei confronti dei suddetti soggetti “in ordine al delitto di cui all’art. 416 c.p. per essersi tra di loro associati, il Cerroni in qualità di promotore, gli altri in qualità di compartecipi, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, e comunque atti o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento o l’ampliamento della posizione di sostanziale monopolio del Cerroni Manlio e delle sue aziende nel settore della gestione di rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all’interno della Regione Lazio, nonché in ordine al delitto di cui all’art. 260 del D.Lgs. nr. 152/2006 perché anche in tempi diversi ed in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantità di rifiuti”.

L’informativa richiama inoltre il provvedimento di sequestro della somma di € 7.990.013,33 nei confronti della società E. Giovi S.r.l., in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 260 del D.Lgs. 152/06, ed infine rileva che l’ordinanza del Tribunale di Roma fa riferimento anche alla società Pontina Ambiente S.r.l., per la quale è stato emesso in data 29/11/06 un provvedimento interdittivo.

Sulla base di detti elementi, il Prefetto ha quindi ritenuto che – allo stato – sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. n. 159/11 e successive modifiche e integrazioni nei confronti del CO.LA.RI., Consorzio Laziale Rifiuti, (e nei confronti anche delle società allo stesso riconducibili, ovvero E.Giovi S.r.l., P.Giovi S.r.l., Officine Malagrotta S.r.l.).

Con il primo motivo di impugnazione, il Consorzio ricorrente deduce che il provvedimento sarebbe stato emesso in difetto di presupposti, in quanto nessuno dei reati per i quali è stata emessa l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali ricadrebbe nel novero di quelli individuati nell’art. 84 del D.Lgs. 159/11; né ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 91 c. 6 del D.Lgs. 159/11, in quanto non vi sarebbe alcun provvedimento di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali.

Il provvedimento sarebbe quindi viziato per violazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/11 e per difetto di motivazione, non potendosi desumere dal contenuto dell’atto “alcuna situazione di anche solo ipotizzabile tentativo di infiltrazione mafiosa” prevista nei confronti del Consorzio ricorrente.

Neppure il riferimento all’ordinanza del G.I.P. di Roma potrebbe sostenere l’atto, in quanto dalla disamina del ponderoso provvedimento (410 pagine) non emergerebbe alcun profilo di tentativo di infiltrazione mafiosa all’interno del Consorzio.

Rileva quindi i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, ribadendo che le vicende indicate nell’informativa non sarebbero idonee a far desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa.

Con il secondo motivo di impugnazione rileva che il riferimento contenuto all’ordinanza del G.I.P. all’informativa, emessa in data 26/11/06, nei confronti della società Pontina Ambiente S.r.l., non potrebbe sostenere l’atto, in quanto detta informativa sarebbe atipica e non avrebbe in sostanza mai impedito il proseguimento dell’attività da parte della suddetta società.

Inoltre, l’informativa del 2006 non riguarderebbe minimamente i fatti riconducili all’indagine in esito alla quale è stata emessa l’ordinanza cautelare del G.I.P., e comunque l’intero C.d.A. della Pontina Ambiente sarebbe stato sostituito dall’Assemblea del 19/1/07.

Nell’ordinanza cautelare del G.I.P. si farebbe riferimento a reati non idonei a sorreggere la motivazione dell’ordinanza antimafia, trattandosi di reati estranei a quelli individuati nell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/11.

I fatti per i quali è stata emessa l’informativa nel 2006 sarebbero risalenti nel tempo e del tutto estranei alla operatività del Colari; inoltre la società avrebbe svolto regolarmente la propria attività dopo l’informativa, non essendovi stati recessi o risoluzioni contrattuali; infine l’Amministratore Unico di Pontina Ambiente, l’indagato Francesco Rando, sarebbe stato sostituito alla fine del 2012.

Sostiene, pertanto, che anche sotto questo profilo l’informativa sarebbe stata adottata in difetto di presupposti, sarebbe viziata per carenza di motivazione e di istruttoria, oltre che per violazione degli artt. 91 e 84 del D.Lgs. 159/11.

Con i motivi aggiunti notificati il 28/2/2014 e depositati il 1/3/2014, il Consorzio ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Roma Capitale n. 37 del 21 febbraio 2014 con la quale il Sindaco ha ordinato alla società A.M.A. S.p.A. di continuare il conferimento dei rifiuti urbani raccolti nella città di Roma anche presso i due TMB denominati “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2” nonché presso l’impianto di Tritovagliatura, impianti riconducibili al Colari; ed ha ordinato la piena operatività dei suddetti impianti “per il tempo strettamente necessario all’individuazione delle più opportune soluzioni nell’ambito dell’indicenda conferenza di servizi ….e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi”.

Detta ordinanza è stata emessa in seguito all’adozione dell’informativa antimafia gravata con il ricorso principale e dunque sarebbe viziata per illegittimità derivata.

Ha poi dedotto i seguenti ulteriori vizi avverso l’ordinanza interdittiva.

Con riferimento all’informativa emessa nel 2006 nei confronti della Pontina Ambiente il consorzio ricorrente deduce che si tratterebbe di un’informativa atipica non avendo effetti interdittivi automatici, tanto che la società non avrebbe mai cessato di intrattenere rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni: detta interdittiva oltre ad essere risalente nel tempo sarebbe priva di effetti.

Il Prefetto avrebbe erroneamente qualificato detta interdittiva come tipica, ponendola a presupposto del provvedimento impugnato.

Ribadisce poi il difetto di motivazione del provvedimento prefettizio e rileva che l’ordinanza del Sindaco di Roma risulterebbe affetta da illegittimità derivata.

Con il secondo motivo aggiunto lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 159/11, secondo cui i committenti non procedono alle revoche e ai recessi nel caso di fornitura di beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto non sia sostituibile in tempi rapidi: il servizio svolto dal Consorzio Colari nei suoi impianti di Malagrotta 1 e 2 e nell’impianto di tritovagliatura sarebbe un servizio essenziale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Roma e dunque illegittimamente il Sindaco avrebbe stabilito un periodo di soli tre mesi per il conferimento; in ogni caso il Sindaco si sarebbe sostituito all’AMA, unico soggetto legittimato ad interloquire con Colari: il provvedimento sarebbe quindi viziato anche per incompetenza.

Con il terzo motivo aggiunto il Consorzio ha impugnato la nota dell’AMA del 27/2/2014, con la quale la società ha rappresentato di non poter procedere al pagamento delle somme spettanti per lo svolgimento del servizio, in considerazione dell’informativa interdittiva, rilevando che le somme si riferiscono a crediti pregressi, e che comunque l’art. 94 c. 2 del D.Lgs. 159/11 non impedisce il pagamento delle prestazioni rese, non potendosi pretendere che il servizio venga svolto gratuitamente.

In conclusione chiede l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso l’ordinanza contingibile ed urgente n. 37/2014 essendo venuta meno la sua efficacia ed essendo stata emessa la nuova ordinanza n. 82/2014 del 21 maggio 2014.

Ha poi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita in giudizio anche l’A.M.A. che ha eccepito anch’essa l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza sindacale n. 37/2014 chiedendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.

All’udienza pubblica del 26 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il presente ricorso il CO.LA.RI. ha impugnato l’informativa antimafia emessa dal Prefetto di Roma in applicazione dell’art. 84 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 159/11 secondo cui: “Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356”; a sua volta l’art. 51, comma 3 bis c.p.p. ricomprende il reato di cui all’art. 260 del D.Lgs. 152/06 e cioè il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Con il primo motivo deduce il ricorrente che:

— nessuno dei reati per i quali è stata disposta la misura cautelare rientra nel novero di quelli indicati nell’art. 84 del D.Lgs. 159/11, né ricorrono i presupposti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/11;

— il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

La difesa erariale ha rilevato che:

— il reato previsto dall’art. 260 del D.Lgs. 152/06 rientra tra quelli indicati nell’art. 51 comma 3 bis del c.p.p. quindi l’informativa è stata legittimamente adottata in applicazione dell’art. 84 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 159/11;

— l’informativa discende direttamente dalla previsione recata dall’art. 84 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 159/11, che la riconnette ai provvedimenti cautelari o che dispongono il giudizio ovvero alla sentenza, anche non definitiva, emessi dal giudice penale per determinati reati tipizzati ivi indicati;

— la valutazione in ordine alla sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa per detti reati è stata effettuata dal Legislatore, basandosi non soltanto sulla loro oggettiva gravità, trattandosi di fattispecie che destano grave allarme sociale, ma tenendo conto dei dati statistici, dai quali emerge che intorno a detti particolari reati gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso;

— l’elencazione comprende, infatti, fattispecie criminose che rientrano nel quadro degli interessi consolidati e delle attività tipiche delle associazioni di tipo mafioso, per cui è rilevante e grave il rischio che tali imputazioni abbiano anche valore sintomatico dell’inquinamento della criminalità organizzata. Ed infatti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del D.Lgs. 152/06 rappresentano un lucroso e pericoloso settore nel quale si manifesta in maniera prepotente la presenza invasiva della criminalità organizzata;

— detta condotta è stata ragionevolmente ritenuta a rischio da parte del Legislatore.

Il Consorzio ricorrente ha replicato che l’informativa non sarebbe un atto vincolato in quanto:

— la norma richiede la valutazione e non la sola ricognizione da parte del Prefetto;

— la tesi dell’automatismo comporta la violazione del principio di proporzionalità, perché il blocco dell’attività economica, derivante dall’interdittiva antimafia, consegue alla sola fattispecie astratta di reato anche se non è emerso in concreto alcun indizio di connessione con la criminalità organizzata;

— detta interpretazione pone problemi di costituzionalità della norma per violazione dell’art. 41, 3 e 97 Cost.;

— la giurisprudenza esclude l’automatismo tra la fattispecie astratta di reato e l’informativa, in quanto l’interdittiva deve essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari idonei a dimostrare in concreto l’esistenza di pericoli di ingerenza;

— la stessa circolare ministeriale dell’8/2/2013 n. 11001/119/20(6) ricorda l’opportunità dell’acquisizione dei provvedimenti giudiziari per verificare la riconducibilità dei fatti in essi evocati a contesti di criminalità organizzata o comunque significativi di atteggiamenti di contiguità con quest’ultima, escludendo l’automaticità del provvedimento;

— per poter far riferimento alla sola ordinanza emessa dal giudice penale, è necessario che da essa emergano elementi ipotetici di connessione con organizzazioni mafiose: se nell’ordinanza nulla si evince al riguardo, deve essere svolta un’approfondita istruttoria tesa a verificare in concreto l’esistenza di rischi di infiltrazione mafiosa, e di detta valutazione è necessario dare conto nella motivazione del provvedimento;

— detto accertamento è necessario tenuto conto dei gravi effetti prodotti dall’interdittiva, dovendo realizzarsi il giusto bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la concorrente tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico cui sono indirizzate le norme di prevenzione;

— il provvedimento impugnato si basa esclusivamente sull’ordinanza del giudice penale che dispone le misure cautelari, dalla quale non emerge alcun elemento tale da poter desumere la sussistenza del rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa;

— sarebbe stata quindi necessaria un’approfondita istruttoria diretta a verificare l’esistenza in concreto – e non soltanto in astratto tenuto conto del tipo di reato – di qualche elemento, anche sul piano indiziario, dal quale desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa prima di adottare il provvedimento interdittivo;

— il provvedimento impugnato, fondato soltanto sull’ordinanza del GIP che dispone le misure cautelari, sarebbe quindi viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Ritiene il Collegio di condividere solo parzialmente quanto dedotto dalla difesa erariale.

L’istituto dell’informativa prefettizia costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso, per cui non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (T.A.R. Napoli Campania sez. I 3 giugno 2013 n. 2867).

Le informative antimafia svolgono, infatti, la funzione di anticipare la soglia dell’autotutela amministrativa per prevenire possibili ingerenze da parte delle organizzazioni criminali nell’attività delle pubbliche amministrazioni: le pubbliche amministrazioni non possono stipulare o comunque intrattenere rapporti contrattuali con soggetti a carico dei quali l’informativa abbia ravvisato la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Proprio per l’esigenza di prevenire la soglia delle tutele, come già rilevato, non è richiesto l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, ma è sufficiente che, dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia, emerga un quadro indiziario dal quale traspaiano forme di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata. A legittimare dunque l’adozione dell’informativa prefettizia è pertanto sufficiente che, all’esito dell’istruttoria, emergano elementi indiziari i quali, complessivamente considerati, rendano attendibile il tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali.

L’informativa antimafia può dunque essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (Cons. Stato n. 254/12), fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto ovvero mere congetture prive di alcun riscontro fattuale (cfr. Cons. Stato n. 6493/11 e n. 5130/11).

Nel quadro indiziario complessivo devono assumere rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione mafiosa negli appalti delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato n. 3647/11).

Il quadro indiziario complessivo deve dunque sorreggere una prognosi, non di certezza, ma di possibilità che l’attività di impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.

Il giudizio prognostico viene effettuato sulla base del principio dell’id quod plurumque accidit, ma deve ancorarsi comunque su fatti concreti, elementi fattuali dai quali possa poi indursi – attraverso il giudizio prognostico – l’esistenza di un potenziale rischio di condizionamento mafioso dell’attività economica dell’impresa che intrattiene rapporti con la P.A.

L’informativa antimafia, infatti, comporta effetti gravissimi che incidono sulla libertà di impresa, e dunque non può essere disposta in via “automatica” senza esaminare compiutamente i comportamenti, le cointeressenze, i contatti, e tutti quegli altri elementi sulla base dei quali si può fondare il giudizio prognostico di sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

L’impostazione da cui parte la difesa erariale, fa leva sulla tradizionale distinzione tra le informative ricognitive di cause di per sé interdittive (art. 10 c. 7 lett. a) e b) del D.P.R. 252/98, trasfuse nell’art. 84 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 159/11), quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa (e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del Prefetto, art. 10 c. 7 lett. c) del D.P.R. 252/98) e quelle supplementari (o atipiche), ormai venute meno per effetto del nuovo codice delle leggi antimafia (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 3/5/07 n. 1948): le informative ricognitive sono correlate ad una valutazione ex ante sulla sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa operata dal Legislatore che, basandosi su dati statistici, ha individuato quali sono i reati “tipici” della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Detta tesi, però, nella sua assolutezza non può essere condivisa.

L’individuazione della tipologia dei reati – essendo contenuta in una norma di legge, che per sua natura è astratta – , prescinde dalla concretezza dei fatti: il provvedimento che dispone l’informativa – proprio per gli effetti dirompenti che produce – presuppone a giudizio del Collegio l’accertamento in concreto di ciò che risulta a livello statistico.

In altre parole, sebbene sia esatto che le organizzazioni mafiose comunque denominate, abbiano ormai da anni grande interesse nel settore dei rifiuti, tanto da essere stato coniato il termine “ecomafie”, ciò non implica necessariamente che tutti i soggetti sottoposti ad una misura cautelare o rinviati a giudizio del traffico organizzato di rifiuti – per il solo fatto di essere imputati di quel particolare reato – siano automaticamente a rischio di collusione con ambienti della criminalità organizzata e che come tali non forniscano più sufficienti garanzie per la P.A.

Detta valutazione, o se vogliamo, detta presunzione, non può essere assoluta, tenuto conto degli effetti dirompenti prodotti dall’interdittiva, ma deve essere relativa, dovendo il Prefetto verificare comunque – prima di adottare il provvedimento – l’esistenza della concreta possibilità di interferenze mafiose (come del resto si evince anche dalla circolare ministeriale richiamata dalla difesa del Consorzio ricorrente).

Se così non fosse, come ha correttamente rilevato la difesa del Consorzio verrebbe violato il principio di proporzionalità, in quanto per un pericolo presunto basato su una fattispecie normativa, si lederebbe la libertà di impresa, con ricadute anche a livello occupazionale.

Verrebbe meno il prudente bilanciamento tra gli interessi alla libertà di iniziativa di impresa e la concorrente tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico perseguite dalle norme di prevenzione.

Ritiene quindi il Collegio che la tesi sostenuta dall’Avvocatura erariale si scontri con l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa di cui all’art. 84 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 159/11: secondo la norma, infatti, il Prefetto desume le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa dai provvedimenti che dispongono la misura cautelare o il giudizio, o dalle sentenze anche non definitive, il che significa che per poter disporre l’interdittiva non basta il titolo del reato riportato nel provvedimento del giudice penale, ma occorre esaminare il contenuto dell’ordinanza o della sentenza del giudice penale e rintracciare nel provvedimento stesso gli indizi da cui desumere il rischio di contiguità con la malavita organizzata, e dunque l’inaffidabilità dell’impresa.

Occorre infatti ricordare che l’informativa pur non dovendo provare l’intervenuta infiltrazione, deve però sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è possibile desumere il tentativo di ingerenza, come correttamente rilevato dalla difesa del Consorzio ricorrente, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza già richiamata, non può disporsi l’interdittiva sulla base di sole congetture.

Ne consegue che il semplice riferimento al reato tipico non può ritenersi sufficiente se non si evince dal provvedimento del giudice penale, o da altri elementi assunti in sede istruttoria, la presenza in concreto di elementi indiziari dai quali desumere la possibile incidenza o condizionamento da parte della criminalità organizzata dell’impresa sottoposta a controllo.

Detta ricostruzione trova conforto nella più recente giurisprudenza (Cons. Stato Sez. III 15/1/2013) secondo cui “Se l’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, alle lett. a) e b) prende in considerazione taluni provvedimenti dell’autorità giudiziaria da cui è possibile desumere l’esistenza del pericolo di condizionamento mafioso, l’effetto interdittivo della possibilità di stipulare contratti con la P.A. o di essere beneficiario di concessioni o erogazioni con onere a carico delle risorse pubbliche non discende, tuttavia, con carattere di automatismo dalla solo sussistenza di taluna delle situazioni elencate all’art. 10, comma 7, richiamato, ma si impone un’ulteriore fase istruttoria e momento valutativo che qualifichi la sussistenza in concreto del tentativo di infiltrazione mafiosa degli elementi elencati”; nello stesso senso si pone anche la decisione del T.A.R. Campania 23/1/2014 n. 504).

Venendo al caso di specie, il Consorzio ricorrente ha dedotto nel primo motivo di impugnazione il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il provvedimento del Prefetto è stato adottato sulla sola base del provvedimento del giudice penale senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, e ciò sebbene nell’ordinanza del GIP di oltre 400 pagine, mai si facesse riferimento a possibili contatti con soggetti legati alla criminalità organizzata.

Le affermazioni del ricorrente non sono state contestate dall’Amministrazione, che ha fondato la sua difesa esclusivamente sulla tesi dell’automaticità dell’informativa, senza addurre – oltre alla questione relativa all’informativa relativa alla società Pontina Ambiente oggetto del secondo motivo di ricorso, e dunque esaminata in seguito -, nessun altro elemento indiziario idoneo a corroborare la presunzione derivante dal particolare tipo di reato, per il quale il presidente del Consiglio di Amministrazione ed i suoi collaboratori sono stati dapprima sottoposti a misura cautelare e poi sottoposti a giudizio immediato.

La tesi del Consorzio è pienamente condivisibile, tenuto conto che dagli atti prodotti in giudizio, anche dopo l’ordinanza istruttoria disposta dal Tribunale, nessun altro elemento istruttorio recente è stato prodotto, al di fuori dell’ordinanza del GIP e del decreto che dispone il giudizio immediato, e che da tali atti non si evince alcunché da cui desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa.

La documentazione prodotta dall’Avvocatura erariale il 17 maggio 2014 si riferisce, infatti, all’istruttoria antecedente all’adozione dell’informativa del 2006 nei confronti della società Pontina Ambiente.

Nonostante la gravità dei capi di imputazione, nessun riferimento a contatti con ambienti della malavita organizzata si evince dai provvedimenti del giudice penale, tali da poter far ipotizzare l’esistenza di rischi di contaminazioni con le “ecomafie”.

Il primo motivo deve essere pertanto accolto.

Occorre dunque esaminare la seconda censura, quella relativa all’informativa emessa nel 2006 nei confronti della Pontina Ambiente, tenuto conto che l’interdittiva impugnata si fonda non soltanto sul primo presupposto – quello esaminato in precedenza – ma anche se detto elemento.

Il Prefetto ha infatti rilevato nel provvedimento impugnato che l’ordinanza di custodia cautelare del GIP presso il Tribunale di Roma fa riferimento anche a questa società, e che nei confronti della Pontina Ambiente è stata emessa nel 2006 un’informativa antimafia.

L’Avvocatura erariale, nella propria memoria, ha rilevato che il rappresentante legale di detta società, e cioè il Rando Francesco, anch’esso indagato, viene definito “il braccio destro del Cerroni nelle aziende a lui riconducibili”, e che l’informativa del novembre 2006 oltre ad essere tipica, e non atipica, come sostenuto dal ricorrente, non è stata mai né sospesa né annullata; ha poi sostenuto che stante la stretta connessione tra il Consorzio e la Pontina Ambiente, tenuto conto che il Cerroni – amministratore del Consorzio – è ritenuto amministratore di diritto e di fatto di tutte le aziende che compongono il gruppo industriale, non è illogica la valutazione della Prefettura, in merito al rischio di infiltrazione mafiosa nel Consorzio.

La tesi dell’Amministrazione non può essere accolta.

A prescindere dalla natura tipica o atipica dell’informativa emessa in data 29/11/06, su cui le parti si sono soffermate, sono dirimenti a giudizio del Collegio l’aspetto temporale e gli stessi atti depositati dalla difesa erariale relativi all’istruttoria svolta sette anni fa sulla società.

Innanzitutto – come ha correttamente dedotto il ricorrente -, l’informativa non si correla in alcun modo ai fatti che hanno portato all’adozione dell’ordinanza cautelare su cui si fonda l’interdittiva impugnata; è inoltre molto risalente nel tempo, e nel frattempo la compagine societaria è stata modificata (con delibera dell’Assemblea del 19/1/2007, elemento quest’ultimo non contestato dalla difesa della resistente).

Lo stesso Rando Francesco è cessato dalla carica nel 2012, ben prima che venisse adottata l’ordinanza interdittiva (anche detta circostanza è rimasta incontestata).

Inoltre, dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale si evince che con riferimento alla Pontina Ambiente erano stati svolti accertamenti, a suo tempo, nei confronti di Di Pietro Giuseppe – soggetto interessato da un processo penale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e segnalato per riciclaggio e associazione di tipo mafioso (a margine della nota è poi segnalato che vi era stata richiesta di archiviazione da parte del GIP) – che non compare nell’ordinanza del GIP di Roma su cui si fonda l’informativa antimafia impugnata, e su Rando Francesco, cessato dalla carica nel 2012; nella nota della Questura di Roma del 25/5/2002 n. 7381/02/R (doc. n. 4 fascicolo doc. dell’Avvocatura depositato il 17/5/2014) emerge anche il nome di Manlio Cerroni e del Consorzio Laziale Rifiuti, ma nessun provvedimento interdittivo è stato mai emesso nei confronti del ricorrente, a dimostrazione che se sussistevano all’epoca i presupposti per l’informativa antimafia nei confronti della Pontina Ambiente, non vi erano per il Consorzio Colari.

Ritiene dunque il Collegio che l’informativa del 2006, emessa nei confronti della Pontina Ambiente sulla base di circostanze di fatto ormai mutate per il lungo passaggio di tempo, non possa né sostenere in via autonoma il provvedimento interdittivo, né supportare il carente presupposto costituito dall’ordinanza che dispone la misura cautelare nei confronti del Cerroni e di suoi “collaboratori”.

Del resto la giurisprudenza ha rilevato che “Le informazioni raccolte dal Prefetto in relazione ad “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” possono consistere in elementi puramente indiziari, purchè il quadro dei dati raccolti riveli l’attualità del pericolo di condizionamento nella scelte gestionali della società che si trovi in rapporto qualificato con la pubblica amministrazione” (Cons. Stato Sez. VI, 30-04-2013, n. 2361)

Il ricorso principale deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Devono essere conseguentemente annullati, per illegittimità derivata, l’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 37 del 21 febbraio 2014 e tutti gli altri atti gravati con i motivi aggiunti che sono stati adottati sul presupposto costituito dall’informativa antimafia annullata.

Peraltro, il ricorso avverso l’ordinanza del Sindaco sarebbe stato comunque improcedibile, avendo l’atto perso i suoi effetti, come dedotto nelle memorie di Roma Capitale dell’AMA, e ribadito nella discussione orale.

Tenuto conto della complessità della fattispecie, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 26 giugno 2014 e del 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

I rifiuti, caro Sindaco, non hanno colore e chiedono solo una modesta locanda per non infastidire cittadini e ambiente!

 Al Signor Sindaco di Roma Capitale

 Prof. Ignazio Marino

Roma, 14 luglio 2014

 

Signor Sindaco,

dalla Sua conferenza stampa in Campidoglio apprendo che sta lavorando con i Suoi Uffici per “requisire gli impianti Cerroni”.

Non riesco a capacitarmi del perché da qualche tempo Lei non perda occasione di rilasciare le tante dichiarazioni negative sul lavoro sin qui fatto dal nostro Gruppo in materia di smaltimento dei rifiuti solidi della Città, e in particolare nei miei confronti, senza valutare l’entità del danno morale ed economico che, per la funzione che Lei ricopre (Sindaco di Roma), esse comportano soprattutto per il nostro Gruppo che opera nel settore dei rifiuti a livello internazionale da oltre 50 anni con apprezzamento e riconoscimento sia dalle parti istituzionali che da parte dei privati.

È veramente incomprensibile, almeno per me!

Lei dovrebbe sapere quello che abbiamo fatto per Roma. In ogni caso, ho avuto occasione di rappresentarglielo con il mio libro “Storia e cronaca a volo d’angelo sulla monnezza di Roma e del Lazio dal 1944 al 9 gennaio 2014. E non solo…” che ha avuto fin dallo scorso 9 maggio dove, tra l’altro, avrebbe potuto leggere che l’Amministrazione rossa nel 1978/79 aveva disdettato anticipatamente il contratto con le società private per acquisire i 4 impianti industriali di trattamento dei rifiuti per mandarli attraverso la gestione pubblica in tilt in poco tempo.

È da questo evento, come ho ricordato, che nasce la discarica di Malagrotta.

Lei sa bene che i nostri impianti industriali di Malagrotta e Rocca Cencia lavorano a pieno regime per ricevere, trattare e smaltire i rifiuti di Roma e che maestranze e dirigenza sono impegnati al massimo per il bene della Città.

E allora, a parte la circostanza che non ne sussisterebbero in alcun modo i titoli e i requisiti, sotto il profilo legale, operativo, produttivo e ambientale e sotto questi profili è evidente che dovremo attivare ogni forma di tutela opportuna Le domando: a che serve la requisizione?

Voi “pubblici” pensate di far meglio di noi “privati”. Per carità, Sindaco, dia uno sguardo ai numeri della gestione rifiuti del 1° semestre. Abbandoni questo insano pensiero. Le ricordo semplicemente che i rifiuti non hanno colore e che chiedono solo che, a sera, venga trovato loro un albergo o, quanto meno, una modesta locanda per non infastidire i cittadini e l’ambiente.

Ed è questo che le città di riferimento entrate nella polemica con Vespa hanno fatto: Berlino con l’inceneritore di Ruhleben, i due impianti TMB di Pankow e Reinickendorf e vari altri impianti di trattamento e riciclaggio a completamento, oltre alle discariche di servizio per gli scarti di lavorazione, scorie incluse; Monaco con l’inceneritore di Unterfohring, i vari impianti di riciclaggio e la discarica (Freimann) di Werner Heisenberg; San Pietroburgo con le discariche di Novoseikiy e Noviy Svet, oltre ai due impianti di trattamento e riciclaggio.

Finalmente, però, è con piacere che ho letto su un’agenzia le Sue dichiarazioni di sabato a Rai News 24: ha riconosciuto la necessità anche di una discarica di servizio. Complimenti. Ha impiegato solamente 18 mesi per prenderne atto. Come si dice, meglio tardi che mai.

Manlio Cerroni

Appello alle Autorità: impegniamoci tutti o Roma diventerà una discarica a cielo aperto.

Al Sindaco di Roma Capitale

Prof. Ignazio Marino

Al Presidente della Regione Lazio

On. Nicola Zingaretti

Al Ministro dell’Ambiente

On. Gianluca Galletti

Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

On. Graziano Delrio

Roma, 9 luglio 2014

Signori,

ho seguito con particolare interesse le vicende e le polemiche su Roma sporca che rischia di diventare una discarica a cielo aperto.

È bene, una volta per tutte, dire con semplicità e chiarezza come stanno le cose.

ll Sindaco Marino si difende dicendo che la colpa è dell’inerzia politica e amministrativa che ha consentito per 50 anni a un “monopolista” di smaltire i rifiuti nella “buca” di Malagrotta e al riguardo ho già adeguatamente risposto.

Ora vorrei osservare, per la tanta esperienza che ho della materia, che pulizia e raccolta dei rifiuti sono cosa ben distinta dallo smaltimento. E se non si ha dove smaltirli i rifiuti rimangono per strada.

E quando Vespa dice che San Pietroburgo è pulita si deve aggiungere che è pulita in quanto gli automezzi per la raccolta portano quotidianamente a smaltire le oltre 5.000 tonnellate di rifiuti domestici presso le due principali discariche locali (Novoseikiy e Noviy Svet – quadranti Nord e Sud della città) e, in parte (circa il 15%), presso i due impianti di trattamento e riciclaggio esistenti (quadranti Est e Ovest della città).

Quando il Sindaco Marino poi parla di eco-distretti in corso di programmazione che verranno chi sa quando e tratteranno una quota parte dei rifiuti e prospetta che una volta realizzati Roma sarà pulita come Berlino, come Monaco, dimentica di dire:

–     che Berlino produce 3.000 tonnellate/giorno di rifiuti domestici residuali, dispone per lo smaltimento di un inceneritore in località Ruhleben della potenza di 1.500 ton/giorno, di due impianti TMB che trattano 1.100 ton/giorno in località Pankow e Reinickendorf, e vari altri impianti di trattamento e riciclaggio a completamento, nonché delle necessarie discariche di servizio per gli scarti di lavorazione, scorie incluse.

–     che Monaco produce 2.000 tonnellate/giorno di rifiuti domestici residuali, dispone per lo smaltimento di un inceneritore in località Unterfohring della potenza di 2.000 tonnellate/giorno, vari impianti di riciclaggio e di una discarica (Freimann) in località Werner Heisenberg.

Il problema è tutto qui.

Roma che produce 5000 tonnellate/giorno di rifiuti e che ignora, anzi condanna, gli inceneritori e le discariche sa bene però che non ha avuto i problemi che ha oggi fino a quando è stata aperta e operativa giorno e notte la discarica di Malagrotta a sostegno degli impianti TMB.

Ora il problema è come tamponare l’attuale situazione perché Roma sia pulita e ordinata come si conviene alla Capitale d’Italia e Centro Universale della Cristianità in attesa di completare gli impianti capaci e adeguati per trattare i suoi rifiuti. E le risorse per tutto questo ci sono?

Questi sono gli interrogativi a cui va subito data risposta poiché interessano la Città e debbono preoccupare le Autorità e soprattutto i cittadini e i tecnici che possono in qualche modo contribuire alla soluzione di questo enorme problema che è esploso, tra l’altro, in piena estate: così non si può andare avanti e tutti dobbiamo ritenerci impegnati a dare una mano.

Manlio Cerroni

Altra lettera, altre precisazioni, signor Sindaco.

Signor Sindaco,

mi duole tornare sull’argomento: ieri sera alle ore 19:38 l’ho sentita dire al TG3 che l’Unione Europea ha erogato e abbiamo pagato multe salatissime su Malagrotta per non aver rispettato le norme comunitarie.

Anche questo non è vero.

La verità è che l’Unione Europea aveva aperto la procedura di infrazione (n. 2011/4021), comunicata al Governo Italiano il 16 giugno 2011, perché a Malagrotta venivano conferiti i rifiuti indifferenziati (tal quale) mentre per le disposizioni europee in discarica dovevano essere conferiti solo rifiuti trattati.

Abbiamo messo in atto interventi di varia natura che puntualmente ho riportato nel mio libro “Storia e cronaca a volo d’angelo sulla monnezza di Roma e del Lazio dal 1944 al 9 gennaio 2014. E non solo …” che Lei ha avuto a disposizione fin dal 9 maggio.

Si è arrivati alla conclusione, tra il Governo Italiano e il Commissario europeo per l’ambiente Janez Potočnik, che se i rifiuti di Roma fossero stati trattati entro aprile 2013 e a Malagrotta fossero stati conferiti solo rifiuti trattati l’infrazione sarebbe venuta meno e con essa la penalità prevista di un milione di euro al giorno.

Con l’attivazione degli impianti TMB di Malagrotta a pieno regime e la realizzazione dell’impianto di tritovagliatura di Rocca Cencia – dovuti al nostro impegno e alle nostre capacità – il termine è stato rispettato e la procedura è venuta meno.

Il Governo Italiano e Roma non hanno pagato un euro di penalità.

La successione dei fatti e degli interventi sono riportati nel mio libro a pag. 147.

E poi quando Lei denuncia che a Malagrotta sono finiti anche i materassi scartati dai romani Le ricordo che questi fanno parte dei rifiuti indifferenziati (tal quale) e che vengono portati a Malagrotta dai SUOI automezzi attraverso l’AMA e che Malagrotta è obbligata a riceverli, a trattarli e a interrarli.

Questa è la pura verità.

Manlio Cerroni

 

 

 

 

 

Caro Sindaco, basta con il ritornello della “buca” e del “monopolista”, questa è pura demagogia!

Caro Sindaco,

le scrivo per esprimerle la mia indignazione, a proposito dell’intervista che leggo oggi sulla stampa quotidiana (Il Messaggero) circa la sua polemica con Bruno Vespa.

Infatti, quando il giornalista su twitter scrive “mi vergogno di vivere a Roma” lei non trova di meglio che rispondere “purtoppo negli ultimi 50 anni nulla è stato fatto per togliere a un monopolista privato la gestione dei rifiuti che era basata su una grande buca dove veniva buttato di tutto”

Di questo ritornello puramente demogogico, caro sign. Sindaco, della “buca” “del “monopolista” non se ne può più! Ha stufato, perché non è vero e non ha nulla a che vedere con la vergogna di cui parla Vespa!

Ho già risposto a tutti e a Lei in modo particolare da ultimo con la lettera dello scorso 30 giugno (che ad ogni buon fine le allego di nuovo ove non avesse trovato il tempo di leggerla).

Oggi, in occasione della risposta data a Vespa debbo ricordarle che i privati hanno gestito l a raccolta e il trasporto dei rifiuti di Roma fino al 1973 (anno in cui fu disdetto il contratto del comune che ne assunse la gestione).

Negli anni successivi i romani rimpiansero l’evento ricordando più volte che al tempo dei privati Roma era pulita e un po’ enfaticamente dicevano che per le strade si potevano mangiare gli spaghetti.

L’altra sera al TG3 ho sentito la sua intervista sul piano di rientro triennale di Roma in cui indicava tra le priorità la revisione del canone d’affitto delle licenze computer, che ha riscontrato 10 volte superiori del prezzo di mercato, la riduzione del prezzo dell’illuminazione pubblica, che si paga il doppio di quanto dovuto, oltre ad economie sui contratti di servizio delle aziende a cominciare dall’Ama.

Circa i costi del servizio di smaltimento, devo tornare ancora a sottolineare che Malagrotta è stata per 30 anni la fortuna e la salvezza di ROMA, non solo per il costo del servizio, ma anche per la sicurezza dello smaltimento: ricevendo i rifiuti tutti i giorni sulle 24 h contribuiva non poco alla tempestività della raccolta dei rifiuti da parte dell’Ama, in quanto gli automezzi addetti alla raccolta riuscivano a fare 2, a volte anche 3, viaggi al giorno, consentendo di tenere pulita la città.

Della pulizia e della raccolta, forse, bisognerebbe parlare, quando Vespa dice di vergognarsi di abitare in una città che ormai trabocca in ogni strada di sporcizia.

Non della buca o del Monopolista.

Caro Sindaco, un’ultima cosa: nell’intervista a Repubblica lei afferma che io sarei agli arresti, ma così non è più dal 16 aprile e spiace dover sottolineare che il Sindaco della Capitale sia tanto disinformato.

Distintamente

Manlio Cerroni

Nella sezione DOCUMENTI LA LETTERA ORIGINALE